STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Cen.D.E.A. - Centro di Documentazione EcoAnimalista - ONLUS"
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
E' costituita a tempo indeterminato l'Assoc¡azione denominata: "Cen.D.E.A. - Centro di Documentazione EcoAnimaiista - ONLUS" siglabile "CENDEA - ONLUS" con sede in Collegno.
ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITA'
L'Associazione non ha fini di lucro, ha struttura ed obiettivi democratici e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente elencate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse connesse, complementari o accessorie.
L'Associazione svolge attività nei settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della tutela dei diritti civili, della promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico, storico e culturale ivi comprese biblioteche.
L'Associazione ha lo scopo di migliorare il rapporto tra l'uomo, gli altri animali e l'ambiente sulla base della conoscenza e del rispetto di ogni forma di vita nella sua peculiarità e differenza.
A tal fine l'Associazione si prefigge di cercare e reperire documenti di qualsivoglia natura inerenti i summenzionati temi; il materiale potrà essere costituito da testi, atti, articoli, filmati, fotografie, volantini e qualsiasi altro documento possa ritenersi utile ai fini della suddetta documentazione.
Detti documenti verranno messi a disposizione dei cittadini, degli organi d'informazione, delle associazioni ambientaliste, animaliste, di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sociali e sindacali e dei movimenti di base.
L'Associazione sarà aperta all'esperienza ed ai contributi di tutti coloro che, studenti, studiosi, associazioni, movimenti di base, enti, saranno interessati ad approfondire queste tematiche e fornirà il proprio contributo di competenze, servizi, documentazioni a tutti coloro che vorranno approfondire, dibattere, organizzare iniziative su questi temi.
Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:
1) promozione ed organizzazione di corsi di formazione per gli insegnanti di ogni ordine e grado, operatori e professionisti nei vari campi interessati dalle tematiche dei Centro quali veterinari, biologi e simili;
2) promozione ed organizzazione di iniziative dirette ai bambini ed agli studenti di ogni ordine e grado quali mostre, percorsi didattici, laboratori e simili;
3) promozione ed organizzazione di convegni, seminari, conferenze, dibattiti, manifestazioini, spettacoli, mostre;
4) produzione, distribuzione, diffusione di materiale scientifico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
5) promozione di stili di vita ed in particolare di alimentazione improntati al rispetto delle risorse, dell'ambiente, degli animali ed all'equità sociale, anche attraverso corsi specifici, somministrazíone di alimenti e pasti, organizzazione di momenti di convivialità;
6) collaborazione con altri organismi, sia italiani che stranieri, aventi finalità affini, per lo scambio di esperienze, documentazione e organizzazione di iniziative comuni.
ARTICOLO 3 - SOCI
I soci si dividono in tre categorie:
SOCI FONDATORI
SOCI SOSTENITORI
SOCI ORDINARI
Sono soci fondatori, le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci sostenitori le persone che condividono le finalità dell'Associazione, si impegnano nella gestione dell'attività dell'Associazione, sono accettate all'unanimità dal Consiglio Direttivo e che sottoscrivono la quota annua stabilita dai Consiglio Direttivo stesso per i soci sostenitori.
Sono soci ordinari tutte le altre persone che condividono le finalità dell'Associazione, sono accettate all'unanimità dal Consiglio Direttivo e sottoscrivono la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo per i soci ordinari.
L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione è espressamente esclusa la temporaneità dell'adesione.
Tutti i soci hanno diritto ad usufruire delle attrezzature, a partecipare alle attività dell'Associazione, e alle assemblee con diritto di voto. Soci fondatori, sostenitori ed ordinari devono corrispondere il contributo sociale annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio.
Il versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal Consiglio, il socio decade e la decadenza verrà dichiarata da deliberazione dell'Assemblea dei soci.
L'adesione all'Assocíazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo di cui sopra. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.
La quota non è trasmissibile nè rivalutabile in quanto qualsiasi versamento si intende a fondo perduto.
In particolare il versamento non è rivalutabile nè ripetibile nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazíone o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente.
Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per atto tra vivi nè per successione a titolo particolare o universale.
I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti.
ARTICOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell'Associazione:
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL PRESIDENTE
IL COMITATO SCIENTIFICO
ARTICOLO 5 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dai Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo di tutti i soci.
La convocazione dell'Assemblea si effettua con avviso scritto (lettera, telefax, posta elettronica) inviato almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
L'Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente o rappresentata la maggioranza semplice dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per le delibere relative alla modifica dello Statuto e allo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, per le quali occorrerà la maggioranza di cui al successivo articolo 7.
L'assemblea nomina tra gli associati un presidente ed un segretario il quale redige il verbaie.
Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno complessiva dei soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per le delibere di cui al successivo articolo 7 lettere b) e c) per le quali è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci.
L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti. Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copie.
ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA ORDINARIA L'Assemblea ordinaria
a) approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
b) discute ed approva i programmi di attività;
c) nomina i componenti dei Consiglio Direttivo, stabilendone l'eventuale compenso;
d) delibera la Sostituzione dei membri dei Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per revoca, dimissioni, decadenza o morte.
ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'Assemblea straordinaria:
a) delibera su ogni questione istituzionale e normativa inerente la vita dell'Associazione;
b) delibera le modifiche da apportare allo statuto, con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci;
c) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazíone con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci.
ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è coordinata ed amministrata da un Consiglio Direttivo Composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati tra gli associati stessi.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
b) designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci;
c) convoca l'assemblea dei soci;
d) elabora il rendiconto preventivo e consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
e) cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti essendogli demandati tutti i doveri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
f) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
g) nomina i membri dei Comitato Scientifico.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri dei Consiglio stesso.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza dei presenti, se non vi ha provveduto l'Assemblea che li nomina, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Gli incarichi hanno durata triennale.
ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'associazione, rappresenta in giudizio l'associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti - in nome e per conto dell'Associazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.
Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilita in merito.
ARTICOLO 10 - IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione dei patrimonio dell'Associazione.
Cura la tenuta dei libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.
Cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere ha facoltà di aprire conti correnti bancari, di emettere ed incassare assegni, di provvedere a riscuotere da conti pubblici e privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all'Associazione con firma libera e disgiunta con il Presidente.
ARTICOLO 11 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è un organismo di consulenza dell'Associazione con in particolare il compito di:
- verificare preventivamente la correttezza scientifica e la coerenza delle varie iniziative che l'Associazione intende intraprendere e comunicare il proprio parere consultivo al Presidente ed al Consiglio Direttivo;
- proporre al Consiglio Direttivo nuove iniziative.
Opera in completa autonomia ma in stretta collaborazione con gli organismi dirigenti dell'Associazione. Ne fanno parte esperti particolarmente impegnati nei campi d'interesse dell'Associazione che condividono per intero le finalità dell'Associazione.
Il Comitato Scientifico è composto da soggetti di specifica esperienza nominati e revocati dal Consiglio Direttivo anche fra i non soci, non ha limiti numerici e nomina al suo interno un Coordinatore che dura in carica tre anni.
I membri dei Comitato Scientifico non possono far parte dei Consiglio Direttivo, se non sono soci possono assistere con voto consultivo alle assemblee dei soci.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Coordinatore ogni qualvolta questi lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno due membri e delibera a maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 12 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
da beni mobili ed immobili di proprietà, o comunque acquisiti, dall'introito delle quote sociali e dai contributi dei soci, dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da convenzioni, da contributi, erogazioni o lasciti in danaro da parte di Enti o privati, da redditi patrimoniali.
Il patrimonio dell'Asssociazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto.
In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 13 - ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assembiea.
I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.
ARTICOLO 14
In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione verranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe, secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea che delibera lo scioglimento ovvero a fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa
ARTICOLO 20 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme di legge in materia.
VISTO NE VARIETUR
Torino, li 14 novembre 2001
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